Novità recente
La fattispecie che descrive al meglio le vicende degli ospiti della nave è il cosiddetto «danno da vacanza rovinata». Una novità recente per il nostro ordinamento, che si aggiunge ai "classici" danni morali o extrapatrimoniali o esistenziali - introdotta dal nuovo Codice del Turismo (Dlgs 79/2011) emanato dal Governo lo scorso anno.
L'impulso della giurisprudenza europea
All'articolo 47, il Codice disciplina espressamente il risarcimento del «danno da vacanza rovinata», evento ricorrente soprattutto nella giurisprudenza dei Giudici di pace, ma priva a lungo di un preciso riferimento normativo. A monte, una sentenza della Corte di giustizia Ue del marzo 2002 secondo cui il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso». Alla sentenza europea sono quindi seguiti anni di sentenze nazionali con cui più volte i nostri giudici sono tornati sull'argomento, fino all'inquadramento nel Codice, con l'obiettivo di delimitare chiaramente le fattispecie nelle quali è ammessa la risarcibilità del danno da vacanza rovinata. Come spiega la relazione illustrativa, si trattava di eliminare «l'incertezza del diritto che allo stato regna sovrana nella giurisprudenza dei Giudici di pace, con grave nocumento per gli operatori turistici (piccole agenzie di viaggio e tour operator, nonché piccoli albergatori)».
Codice del Turismo: cosa dice l'articolo 47
L'articolo 47 prevede che il turista, nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza (nei termini regolati dall'articolo 1455 del Codice civile) possa «chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto,un risarcimento del danno subito correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta».
Tutela solo per i "pacchetti turistici"
Per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita dall'articolo 47 è necessario che la vacanza rovinata per «inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni» previste sia quella connessa all'acquisto di un "pacchetto turistico", le cui caratteristiche sono fissate dall'articolo 34 dello stesso Codice. In particolare, il "pacchetto" deve avere a oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti ad un prezzo forfettario: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio. Questi ultimi debbono costituire, «per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico».
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